Brano: [...]
Così come la Corte d'Assise di Bologna non considerò commessa in lotta contro il fascismo l’uccisione di un noto fascista, proprietario terriero, perché, essendosi verificato il fatto nel corso di scioperi dei contadini, « nel Ropa si volle colpire non il fascista ma il borghese », mentre d'altra parte la « lotta contro il fascismo con la lotta di classe non aveva alcun motivo di connessione politica ». Corte di assise di Bologna 9.2.1949 (in « Rivista penale », 1950, II, p. 767).
Vediamo ancora cosa significasse il « clima rinnovato » nella testimonianza di un processato per furto ed omicidio:
« Fummo portati sul posto ove erano sepolti i repubblichini; ci attendeva uno spettacolo inatteso, vi era molta folla, in primo piano i parenti dei morti, da un lato molte macchine ferme, vi erano pure i giornalisti, i carabinieri, il tenente Rizzo, il giudice istruttore. Il maresciallo Cau mi disse: "Prendi la vanga assassino”.
I fotografi si avvicinarono, tentai di non farmi fotografare, il maresciallo mi sollevò la faccia dicendomi: ”Su delinque[...]
[...] istruttoria, con conseguente carcerazione preventiva (più di un anno), tutti gli imputati [Bosi, Trebbi, Lambert ini ecc.) furono assolti dalla Sezione Istruttoria della Corte d’appello di Bologna la quale considerò tutti i reati coperti da amnistia (D.P. n. 4/46) in quanto determinati da un movente politico.
Per la decisione dei giudici bolognesi si veda la sentenza della Sezione Istruttoria della Corte d’appello di Bologna 13.10.1949 (in « Rivista penale »,■ 1950, II, p. 2179).
La vicenda è estremamente indicativa non solo delle vessazioni subite indebitamente dai partigiani, ma anche delle modalità della loro persecuzione.
Ci si vuole riferire al fatto che la fase principale era quella di polizia ed istruttoria e non quella dibattimentale. Insomma i veri « processi » (la maggior parte) non arri
vavano al processo pubblico, ma si risolvevano in una istruttoria raggiungendo così il duplice effetto di una sanzione effettiva (carcerazione preventiva ecc.) senza i possibili clamori del dibattimento.
La magistratura giudicante, quando [...]
[...]fetto di una sanzione effettiva (carcerazione preventiva ecc.) senza i possibili clamori del dibattimento.
La magistratura giudicante, quando fu chiamata a pronunciarsi, non sempre avallò le operazioni poliziesche e degli inquirenti. Per esempio, si vedano le sentenze: Corte di Cassazione 6.9.1946 (in «Archivio penale», 1947, II, p, 93); Tribunale di Rieti 27.4.1949 (in « Giustizia penale» 1950, II, p. 340); Corte di Cassazione 6.6.1949 (in « Rivista penale », 1949, II, p. 707); Tribunale Militare Territoriale di Bologna 12.1.1950 (in «Critica penale», 1950, p. 5357).
Vi furono quindi sentenze di orientamento meno reazionario, che esprimevano sicuramente qualche incertezza e comunque la non monoliticità dei giudizi, ma spostavano di poco il bilancio complessivo della repressione dei partigiani. Basti pensare che nei primi tre mesi del
1949 vi furono, in 14 città italiane, 120 arresti di partigiani per soli fatti di guerra. (I dati sono riportati in Roberto Battaglia, Come viene fatto... cit, p. 207).
La repressione di Sceiba
Gli anni[...]