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Il segmento testuale Rivista penale è stato riconosciuto sulle nostre fonti cartacee. Questo tipo di spoglio lessicografico, registrazione dell'uso storicamente determinatosi a prescindere dall'eventuale successivo commento di indirizzo normatore, esegue il riconoscimento di ciò che stimiamo come significativo, sulla sola analisi dei segmenti testuali tra loro, senza obbligatoriamente avvalersi di vocabolarii precedentemente costituiti.
Nell'intera base dati, stimato come nome o segmento proprio è riscontrabile in 3Entità Multimediali , di cui in selezione 3 (Corpus autorizzato per utente: Spider generico. Modalità in atto filtro S.M.O.G.: CORPUS OGGETTO). Di seguito saranno mostrati i brani trascritti: da ciascun brano è possibile accedere all'oggetto integrale corrispondente. (provare ricerca full-text - campo «cerca» oppure campo «trascrizione» in ricerca avanzata - per eventuali ulteriori Entità Multimediali)


da Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza. Vol IV (N-Q), p. 781

Brano: Processi ai partigiani

parte del bottino a vittime di nazifascisti, divide il resto con i suoi vicini ». C. Cass. 16.10.46, (In « Giustizia penale », 1947, II, p. 228).

Si vedano anche, dello stesso tenore, le sentenze della Cassazione dell ’11.12.1947, in « Rivista penale » (1947, 11), quella del Tribunale militare territoriale di guerra di Roma del 13.1.1946 in «Archivio penale» (1946, II, p. 253 ss.), quella della Corte d'Assise di Ferrara del 28.10.1946 in « Critica penale » (1948, p. 1921).

Come si vede, l’aspetto individuale era secondario; mentre, da ciò che è dato capire dalla ricostruzione giudiziaria, vi era una dimensione collettiva e politica incomprensibile per giudici che interpretavano in modo restrittivo una norma la quale, come risulta dalla relazione del guardasigilli Pai miro Togliatti, era esplicitamente destinata agli

« atti commessi [...]

[...]del guardasigilli in « Archivio penale », 1946, I, p. 303

4. Sull'art. 1, che prevedeva un’ipotesi ancora più ampia (« È concessa amnistia per tutti i reati, quando il fine che li ha determinati sia stato quello di liberare la Patria dall’occupazione tedesca, ovvero quel

lo di ridare al popolo italiano le libertà soppresse o conculcate dal regime fascista»), sono rintracciabili pochissime pronunce: Tribunale Supremo Militare 9.7.1946, in « Rivista penale », 1946, II, p. 952+4; Corte di Cassazione 28.1.1946, in « Rivista penale», 1946, 11, p. 6601.

I destinatari erano chiaramente coloro che, dopo aver commesso reati comuni o militari, avevano « riscattato il passato con atti di patriottismo » avendo « combattuto contro il tedesco per scacciarlo dal sacro suolo della Patria o per frustrarne l’attività bellica », secondo le parole della relazione del guardasigilli.

Le qualifiche di partigiano

La questione che con maggior frequenza si pose nelle applicazioni giurisprudenziali fu quella sulla suf

781



da Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza. Vol IV (N-Q), p. 783

Brano: [...]
Così come la Corte d'Assise di Bologna non considerò commessa in lotta contro il fascismo l’uccisione di un noto fascista, proprietario terriero, perché, essendosi verificato il fatto nel corso di scioperi dei contadini, « nel Ropa si volle colpire non il fascista ma il borghese », mentre d'altra parte la « lotta contro il fascismo con la lotta di classe non aveva alcun motivo di connessione politica ». Corte di assise di Bologna 9.2.1949 (in « Rivista penale », 1950, II, p. 767).

Vediamo ancora cosa significasse il « clima rinnovato » nella testimonianza di un processato per furto ed omicidio:

« Fummo portati sul posto ove erano sepolti i repubblichini; ci attendeva uno spettacolo inatteso, vi era molta folla, in primo piano i parenti dei morti, da un lato molte macchine ferme, vi erano pure i giornalisti, i carabinieri, il tenente Rizzo, il giudice istruttore. Il maresciallo Cau mi disse: "Prendi la vanga assassino”.

I fotografi si avvicinarono, tentai di non farmi fotografare, il maresciallo mi sollevò la faccia dicendomi: ”Su delinque[...]

[...] istruttoria, con conseguente carcerazione preventiva (più di un anno), tutti gli imputati [Bosi, Trebbi, Lambert ini ecc.) furono assolti dalla Sezione Istruttoria della Corte d’appello di Bologna la quale considerò tutti i reati coperti da amnistia (D.P. n. 4/46) in quanto determinati da un movente politico.

Per la decisione dei giudici bolognesi si veda la sentenza della Sezione Istruttoria della Corte d’appello di Bologna 13.10.1949 (in « Rivista penale »,■ 1950, II, p. 2179).

La vicenda è estremamente indicativa non solo delle vessazioni subite indebitamente dai partigiani, ma anche delle modalità della loro persecuzione.

Ci si vuole riferire al fatto che la fase principale era quella di polizia ed istruttoria e non quella dibattimentale. Insomma i veri « processi » (la maggior parte) non arri

vavano al processo pubblico, ma si risolvevano in una istruttoria raggiungendo così il duplice effetto di una sanzione effettiva (carcerazione preventiva ecc.) senza i possibili clamori del dibattimento.

La magistratura giudicante, quando [...]

[...]fetto di una sanzione effettiva (carcerazione preventiva ecc.) senza i possibili clamori del dibattimento.

La magistratura giudicante, quando fu chiamata a pronunciarsi, non sempre avallò le operazioni poliziesche e degli inquirenti. Per esempio, si vedano le sentenze: Corte di Cassazione 6.9.1946 (in «Archivio penale», 1947, II, p, 93); Tribunale di Rieti 27.4.1949 (in « Giustizia penale» 1950, II, p. 340); Corte di Cassazione 6.6.1949 (in « Rivista penale », 1949, II, p. 707); Tribunale Militare Territoriale di Bologna 12.1.1950 (in «Critica penale», 1950, p. 5357).

Vi furono quindi sentenze di orientamento meno reazionario, che esprimevano sicuramente qualche incertezza e comunque la non monoliticità dei giudizi, ma spostavano di poco il bilancio complessivo della repressione dei partigiani. Basti pensare che nei primi tre mesi del

1949 vi furono, in 14 città italiane, 120 arresti di partigiani per soli fatti di guerra. (I dati sono riportati in Roberto Battaglia, Come viene fatto... cit, p. 207).

La repressione di Sceiba

Gli anni[...]



da Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza. Vol IV (N-Q), p. 782

Brano: [...]to delle qualifiche partigiane) in base a circostanze diverse ». Corte di Cassazione Sez. Ili 11.11.1948 (in « Archivio penale », 1949, II, p. 121).

Dello stesso tenore C. Cass. 24.6.1949 (In «Giustizia penale», 1949, II, p. 889); C. Cass. 8.1.1949 (in «Giustizia penale» 1948, II, p. 285); C. Cass. 23.5.1950 (in « Giustizia penale», 1950, II, p. 1123).

Tra le molte altre di contenuto analogamente restrittivo, cfr.: C. Cass. 26.10.1948 (in «Rivista penale», 1949, II, p. 66); C. Cass. 3.2.1950 (in « Rivista penale », 1950, II, p. 516); C. Cass. 15.1.1951 (in «Giustizia penale », 1951, II, p. 623) ecc..

Analogamente restrittiva fu l'interpretazione degli « atti diretti a frustrare l'attività bellica delle truppe tedesche o di chi ad esse prestava aiuto ». I giudici spesso richiesero che la « frustrazione » si fosse verificata, che le forze nazifasciste avessero subito un danno di tale rilevanza da rimanere interdetta la loro attività militare in una zona sufficientemente vasta. Non si teneva così in nessun conto il dato letterale della norma che voleva soltanto degli « atti diretti

a... », compiut[...]


Grazie ad un complesso algoritmo ideato in anni di riflessione epistemologica, scientifica e tecnica, dal termine Rivista penale, nel sottoinsieme prescelto del corpus autorizzato è possible visualizzare il seguente gramma di relazioni strutturali (ma in ciroscrivibili corpora storicamente determinati: non ce ne voglia l'autore dell'edizione critica del CLG di Saussure se azzardiamo per lo strumento un orizzonte ad uso semantico verso uno storicismo μετ´ἐπιστήμης...). I termini sono ordinati secondo somma della distanza con il termine prescelto e secondo peculiarità del termine, diagnosticando una basilare mappa delle associazioni di idee (associazione di ciò che l'algoritmo isola come segmenti - fissi se frequenti - di sintagmi stimabili come nomi) di una data cultura (in questa sede intesa riduttivamente come corpus di testi storicamente determinabili); nei prossimi mesi saranno sviluppati strumenti di comparazione booleana di insiemi di corpora circoscrivibili; applicazioni sul complessivo linguaggio storico naturale saranno altresì possibili.
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